Commissioni di Agenzia e diritto alla provvigione
L’attività di mediazione immobiliare viene svolta nel rispetto degli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile, della Legge n. 39/1989 e delle normative vigenti in materia di intermediazione immobiliare.
Il conferimento dell’incarico di mediazione avviene mediante sottoscrizione di apposito incarico scritto oppure attraverso la richiesta e fruizione dei servizi professionali offerti dall’agenzia immobiliare, inclusi sopralluoghi, attività di promozione, gestione trattative e assistenza alla compravendita.
La provvigione dell’agenzia immobiliare, salvo diversi accordi scritti tra le parti, è dovuta sia dal venditore sia dall’acquirente al momento della conclusione dell’affare, ossia quando le parti raggiungono un accordo vincolante sulla compravendita, normalmente coincidente con l’accettazione della proposta d’acquisto.
L’importo della provvigione viene determinato nel mandato o nella proposta di acquisto e deve essere corrisposto oltre IVA di legge.
L’agenzia immobiliare ha diritto al compenso anche nel caso in cui l’affare venga concluso successivamente tra le parti presentate o messe in relazione grazie all’attività di mediazione svolta.
Obblighi fiscali nella compravendita immobiliare
Nelle compravendite immobiliari in Italia, l’acquirente è generalmente tenuto al pagamento di:
- imposta di registro;
- IVA (quando prevista);
- imposta ipotecaria;
- imposta catastale;
- onorario notarile;
- eventuali costi accessori.
Le imposte variano in base a:
- tipologia dell’immobile;
- presenza o meno delle agevolazioni prima casa;
- natura del venditore (privato o impresa);
- categoria catastale del bene.
Tassazione acquisto immobile da privato
Acquisto prima casa da privato
Quando si acquista un’abitazione con agevolazioni prima casa da un venditore privato, le imposte attualmente previste sono:
- imposta di registro: 2% del valore catastale;
- imposta ipotecaria: 50 euro;
- imposta catastale: 50 euro.
La base imponibile può essere calcolata tramite il sistema del cosiddetto “prezzo-valore”, applicabile agli immobili abitativi acquistati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Acquisto seconda casa da privato
In assenza delle agevolazioni prima casa:
- imposta di registro: 9%;
- imposta ipotecaria: 50 euro;
- imposta catastale: 50 euro.
Acquisto immobile da impresa costruttrice
Acquisto prima casa con IVA
Se il venditore è un’impresa costruttrice soggetta a IVA:
- IVA al 4%;
- imposta di registro: 200 euro;
- imposta ipotecaria: 200 euro;
- imposta catastale: 200 euro.
Acquisto seconda casa con IVA
- IVA al 10% (oppure 22% per immobili di lusso);
- imposta di registro: 200 euro;
- imposta ipotecaria: 200 euro;
- imposta catastale: 200 euro.
Agevolazioni Prima Casa 2026
Requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa è necessario che:
- l’immobile non appartenga alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9;
- l’acquirente abbia o trasferisca la residenza entro 18 mesi nel Comune in cui si trova l’immobile;
- l’acquirente non sia proprietario esclusivo di altra abitazione acquistata con agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale, salvo vendita entro i termini di legge;
- l’immobile venga destinato ad abitazione principale.
Le agevolazioni possono applicarsi anche alle pertinenze, limitatamente a:
- una cantina o soffitta (C/2);
- un box o garage (C/6);
- una tettoia (C/7).
Sistema Prezzo-Valore
Il sistema “prezzo-valore” consente di calcolare le imposte sul valore catastale anziché sul prezzo effettivamente pagato.
Questo sistema offre importanti vantaggi:
- riduzione del rischio di accertamenti fiscali;
- maggiore trasparenza fiscale;
- tassazione spesso più conveniente.
Il prezzo reale di compravendita deve comunque essere dichiarato integralmente nell’atto notarile.
Detrazione delle commissioni immobiliari
Per l’acquisto dell’abitazione principale è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese di mediazione immobiliare, fino al limite massimo previsto dalla normativa fiscale vigente.
La detrazione spetta esclusivamente se:
- il pagamento è tracciabile;
- il mediatore è regolarmente abilitato;
- la fattura è intestata all’acquirente.
Plusvalenza Immobiliare
La plusvalenza immobiliare può essere soggetta a tassazione quando un immobile viene rivenduto entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione.
Sono generalmente escluse dalla tassazione:
- le abitazioni principali utilizzate per la maggior parte del periodo di possesso;
- gli immobili ricevuti per successione.
Il venditore può optare, direttamente in sede notarile, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza prevista dalla normativa fiscale vigente.
Obblighi di trasparenza e antiriciclaggio
Nel rogito notarile devono essere indicati:
- modalità di pagamento utilizzate;
- eventuale intervento del mediatore immobiliare;
- dati identificativi dell’agenzia immobiliare;
- importi delle provvigioni corrisposte.
L’agenzia immobiliare opera inoltre nel rispetto della normativa antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche.
Esclusione di responsabilità
Le informazioni pubblicate sul sito web, nelle schede immobiliari e nel materiale promozionale vengono fornite sulla base della documentazione e delle dichiarazioni ricevute dalla proprietà e/o dai tecnici incaricati.
Pur prestando la massima attenzione nella verifica dei dati, l’agenzia immobiliare non può garantire l’assenza di eventuali inesattezze, omissioni o aggiornamenti successivi relativi a:
- dati catastali;
- conformità urbanistiche;
- consistenze;
- superfici;
- impianti;
- certificazioni;
- agevolazioni fiscali.
Si invitano pertanto gli interessati a verificare ogni informazione tramite propri professionisti di fiducia prima della conclusione dell’operazione immobiliare.
Normativa di riferimento
La materia è disciplinata, tra le altre, da:
- Codice Civile artt. 1754 e seguenti;
- Legge n. 39/1989;
- DPR 131/1986;
- D.Lgs. 23/2011;
- D.Lgs. 231/2007;
- normative fiscali e tributarie vigenti in materia immobiliare.
Per informazioni aggiornate è sempre consigliabile consultare il proprio notaio, commercialista o consulente fiscale.
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